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Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, maxi multa da 4,8 milioni per Tim

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.
A cura di Antonio Palma
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Dopo mesi di polemiche, avvertimenti e indagini sulle compagnie di telecomunicazione, arrivano i primi provvedimenti concreti da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le campagne pubblicitarie che promuovono la fibra ottica in Italia. In particolare nel mirino dell'Agcm è finita Telecom Italia Spa per pratica commerciale scorretta. La società, nel dettaglio, è stata sanzionata con un maxi multa da 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica. Lo riferisce una nota della stessa Autorità, spiegando che nelle pubblicità Telecom si riscontra "assenza di un'informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio" e quindi si "impedisce al consumatore di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra".

Nelle campagne pubblicitarie sull'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, Telecom Italia, "a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l'utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni (in particolare i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell'infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra)", scrive l'Agcm.

Per l'Autorità "le diverse campagne pubblicitarie oggetto del provvedimento hanno, inoltre, omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento", vanificando il prezzo dell’offerta contenuta nei claim principali. "In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. A ciò si aggiunga che sui mezzi di comunicazione diversi dal sito web, il professionista ha omesso un adeguato richiamo alla necessità di verificare le effettive funzionalità dell’offerta nella zona di interesse dell’utente" aggiunge l'Agcm, concludendo: "La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali"

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